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Piani d’azione per la qualità dell’aria
L’art. 23 della Direttiva 2008/50 prescrive che allorché “in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite”.
Laddove si superano “tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile…”. Tali piani per la qualità dell’aria debbono contenere quadri conoscitivi e prevedere misure che consentano di rientrare nei limiti di legge nel tempo più breve possibile (cfr. Direttiva 2008/50 art. 23 e D.Lgs. n. 155/2010).
Come stabilito dalla Direttiva sulla qualità dell’aria 2008/50 / CE, il valore limite per il particolato PM10 è di 40 µg / m³ su una media annuale e un quotidiano di 50 µg / m³, che non può essere superato più di 35 giorni all’anno mentre il limite medio annuo per PM2.5 è di 25 µg / m³.
Il limite medio annuo per il biossido di azoto è fissato a 40 µg / m3.
Sulla base dell’ultimo Rapporto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente sulla qualità dell’aria (2018) in Europa, le mappe dei superamenti di ozono, PM e NO2 in Europa mostrano che 3,7 milioni su 3,9 milioni di persone in Europa che vivono in aree in cui tutte e tre le qualità dell’aria gli standard vengono superati, vivono nel nord Italia.
Molte regioni italiane hanno ancora piani di qualità dell’aria risalenti e/ o insufficienti per far fronte alla gravità dei superamenti. Negli ultimi anni, nel tentativo di coordinare la pianificazione sulla qualità dell’aria, le Regioni settentrionali si sono unite al Ministero dell’Ambiente e all’Associazione Nazionale dei Comuni per adottare misure comuni sia nel 2015 che nel 2017. Tali misure non prescrittive sono state in alcuni casi incluse nei piani di qualità dell’aria.
I piani sulla Qualità dell’Aria contengono diverse misure come le limitazioni invernali alla circolazione delle auto più vecchie e inquinanti, gli standard per le stufe, le misure legate alle emissioni agricole e il miglioramento del più ampio sistema di trasporto pubblico per ottenere la riduzione delle emissioni dal traffico.
Cosa possono fare i cittadini
In materia di obblighi pianificatori, esiste un importante precedente denominato “caso del signor Dieter Janecek” la cui azione, sviluppatasi in tre gradi di giustizia amministrativa tedesca, ha generato una domanda di interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea definita con sentenza del 25 luglio 2008.
La Corte di Giustizia ha in particolare affermato che in caso di rischio di superamento dei valori massimi o delle soglie di allarme, i diretti interessati devono poter ottenere dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di un piano di azione, anche quando essi dispongano, in forza dell’ordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità che esse adottino misure di lotta contro l’inquinamento atmosferico. Per quanto concerne il contenuto dei piani d’azione, la Corte rileva che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adottare misure tali da scongiurare qualsiasi superamento. Essi hanno come unico obbligo di adottare, a breve termine, sotto il controllo del giudice nazionale, nel contesto di un piano di azione, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori massimi o delle soglie di allarme ed a ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell’insieme degli interessi in gioco.
Il caso lombardo
In Lombardia si registrano superamenti cronici e pressoché ubiqui dei limiti di legge stabiliti per gli inquinanti atmosferici. Il limite annuale dell’NO2 è, dalla sua entrata in vigore risalente al 2010, violato in tutti gli agglomerati urbani e nelle aree ad elevata urbanizzazione ed è, per esempio a Milano, del 50% superiore rispetto alla soglia media annua.
Il limite orario dell’NO2 è stato violato nel 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – mentre non è stato superato nel 2016 e nel 2017.
Il limite annuale del PM10 è stato sempre violato dal 2005, data della sua entrata in vigore, tutti gli anni in quasi tutti gli agglomerati urbani e in pianura, mentre rientra nei limiti, nel 2014 e il 2016, tornando ad essere violato nel 2017.
Il limite del numero dei superamenti giornalieri per il PM10 è stato violato tutti gli anni in maniera massiccia dal 2005 in poi, in tutti gli agglomerati urbani di pianura, della zona prealpina e fondovalle.
A Milano, solo per fare un esempio, il limite giornaliero (50 μg/m³), da non superarsi più di 35 volte, viene superato normalmente di circa tre volte; in altri termini, in questa città, i livelli del particolato sono assolutamente dannosi e illegali quasi un giorno su quattro.
Il limite annuo per il PM2,5 – in vigore dall’1.1.2015 – è stato superato sia nel 2015 che nel 2016 e 2017, nei principali agglomerati urbani e nell’area di pianura ad elevata urbanizzazione; si pensi al riguardo che a Milano, per esempio, il limite di legge (25 μg/m³) viene superato di oltre 5 μg/m³ e il limite fissato dall’OMS (10 μg/m³) a tutela della salute umana, di oltre 20 μg/m³.
La prima sentenza che si è occupata del problema risale al 2012. Il TAR per la Lombardia con la sentenza n. 2220/2012 ha in particolare imposto alla Regione un termine per il deposito di una proposta di piano per l’aria in considerazione del fatto che, nonostante dopo la proposizione del ricorso la Regione avesse avviato il procedimento per il PRIA (cioè il piano per l’aria), tale circostanza non potesse ritenersi sufficiente.
La pronuncia si distingue altresì per aver espressamente richiamato il caso Janecek così evidenziando come gli Stati membri siano obbligati ad adottare, nel contesto di un piano di azione a breve termine, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell’insieme degli interessi in gioco.
Con DGR 593/2013 del 6.9.2013 è stato approvato il Piano per la qualità dell’Aria in Lombardia, piano che però non ha consentito di migliorare la qualità dell’aria nel senso indicato dalla Direttiva 2008/50.
Nel dicembre 2016, l’associazione Cittadini per l’Aria ha dunque diffidato la Regione Lombardia affinchè provvedesse in senso conforme alla normativa vigente. Nel silenzio della regione, è stato necessario però proporre ricorso che ha raggiunto lo scopo sperato poiché la Regione ha, durante il giudizio, avviato il procedimento di aggiornamento del PRIA da parte di Regione Lombardia (sentenza TAR Lombardia n.1088/2017). Nell’ambito del procedimento sono state presentate osservazioni e, infine, è stato proposto ricorso avverso la delibera n. 449 del 2 agosto 2018 che ha approvato l’aggiornamento del PRIA.
La sentenza del Tribunale amministrativo che ha definito il giudizio ha rigettato il ricorso per ragioni, ad avviso di Cittadini per l’Aria, non condivisibili. L’associazione sta valutando ulteriori e diversificate iniziative per sollecitare e ottenere misure e azioni (regionali e non) più efficaci e utili perché l’aria dei cittadini sia conforme ai parametri imposti dalla normativa vigente.
Nella sezione dedicata alla giurisprudenza troverete le pronunce sopra citate.